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(art. 4 Legge 508/1988)
Essendo una indennità, non sono previsti limiti di reddito.
L’indennità di comunicazione è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai sordi (art. 4, c. 2, L. 508/88). Non è invece compatibile con l’indennità di frequenza concessa agli invalidi civili minori (art. 3 L. 289/90).
L’indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente o autonoma e spetta anche nel caso di ricovero del soggetto in istituto.
Pluriminorazioni: solo nel caso in cui il soggetto sia pluriminorato (ossi abbia diritto di godere di altre prestazioni per lo stato patologico al netto della sordità) potrà godere contemporaneamente di altre prestazioni di invalidità.
- riconoscimento della sordità (secondo le regole individuate nella sezione requisito sanitario);
- nessun limite di reddito;
- qualsiasi età;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
DECORRENZA E DURATA
L’indennità di comunicazione viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
QUANTO SPETTA e limite di reddito
Per l’anno 2023 l’importo della prestazione è di 261,11 euro.
Il limite di reddito – nessuno.
Per l’anno 2024 l’importo della pensione è 263,19 euro.
Il limite di reddito – nessuno.