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(art. 1, c. 1, Legge 289/1990)
Requisito reddituale:
Oltre all’età come sopra specificata, il richiedente non deve superare i limiti di reddito fissati dalla legge ed annualmente aggiornati. Si considera unicamente il reddito del soggetto richiedente.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
per approfondimenti:
- tabella importi e limiti reddituali di legge;
Circolari INPS
- Circolare INPS n. 126 del 24.09.2010 (verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito)
Frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
per approfondimenti:
Circolari INPS
- Messaggio di chiarimento INPS 728 del 30.01.2015 (frequenza – pluriminorazioni – ricovero)
- Circolare INPS n. 126 del 24.09.2010 (Indennità di frequenza nei mesi estivi)
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
- qualsiasi forma di ricovero;
- l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
- l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
- È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
- riconoscimento del requisito sanitario sopra descritto;
- reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 5.010,20 euro);
- età al di sotto dei 18 anni;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
DECORRENZA E DURATA
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.
per approfondimenti:
Circolari INPS
(Indennità di frequenza nei mesi estivi) Circolare INPS n. 126 del 24.09.2010
QUANTO SPETTA e limiti di reddito
Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è di 316,25 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.391,88 euro.
Per l’anno 2024 l’importo dell’assegno è di 333,33 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.725,45 euro.
maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;
per approfondimenti:
tabella importi e limiti reddituali di legge;