Indennità speciale per i ciechi parziali o ventesimisti (art. 3 Legge 508/1988)

(art. 3 Legge 508/1988)

Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:

L’indennità speciale per i ciechi parziali o ventesimisti è una prestazione economica erogata a domanda in favore dei soggetti per i quali viene accertata la minorazione di cecità parziale.

Spetta a qualunque soggetto (anche ai minorenni ed ultrasessantasettenni – art. 14-septies L33/80) residenti in forma stabile in Italia in possesso dei requisiti sanitari e socio economici sotto indicati.

Cecità parziale cd. ventesimisti – (legge 138/2001) sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.

Essendo una indennità, non sono previsti limiti di reddito. 

L’indennità speciale è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili parziali (art. 3, c. 1, legge istitutiva del beneficio L 508/1988).

  • riconoscimento della cecità parziale;
  • nessun limite di reddito;
  • qualsiasi età;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

DECORRENZA E DURATA

l’indennità speciale viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

QUANTO SPETTA e limite di reddito

Per l’anno 2023 l’importo della prestazione è di 217,64 euro.

Il limite di reddito – nessuno.

Per l’anno 2024 l’importo della pensione è 221,20 euro.

Il limite di reddito – nessuno.

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