Indennità speciale per i ciechi parziali o ventesimisti (art. 3 Legge 508/1988)
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Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:
L’indennità speciale per i ciechi parziali o ventesimisti è una prestazione economica erogata a domanda in favore dei soggetti per i quali viene accertata la minorazione di cecità parziale.
Spetta a qualunque soggetto (anche ai minorenni ed ultrasessantasettenni – art. 14-septies L33/80) residenti in forma stabile in Italia in possesso dei requisiti sanitari e socio economici sotto indicati.
Essendo una indennità, non sono previsti limiti di reddito.
L’indennità speciale è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili parziali (art. 3, c. 1, legge istitutiva del beneficio L 508/1988).
l’indennità speciale viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Per l’anno 2023 l’importo della prestazione è di 217,64 euro.
Il limite di reddito – nessuno.
Per l’anno 2024 l’importo della pensione è 221,20 euro.
Il limite di reddito – nessuno.
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