Pensione non reversibile per i ciechi assoluti (art. 8 Legge 66/1962)
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Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:
La pensione non reversibile per i ciechi assoluti è una prestazione economica erogata a domanda in favore dei soggetti per i quali viene accertata la minorazione di cecità assoluta.
Spetta ai soggetti di età almeno pari ad anni 18 (non è previsto un limite massimo di età) residenti in forma stabile in Italia in possesso dei requisiti sanitari e socio economici sotto indicati.
Cecità assoluta – (legge 138/2001) i ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi cm dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.
Oltre all’età come sopra specificata, il richiedente non deve superare i limiti di reddito fissati dalla legge ed annualmente aggiornati. Si considera unicamente il reddito del soggetto richiedente.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
Per approfondimenti:
In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile (cd. maggiorazione sociale).
Sono inoltre previste maggiorazioni sulla prestazione anche per gli invalidi ultrasessantenni
maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;
per approfondimenti:
Circolari INPS
La pensione non reversibile per i ciechi assoluti è compatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. Infatti, l’art. 12, L. 412/1991, riformulando il testo dell’art. 3, L. 407/1990 ha rimosso il divieto di cumulo, limitatamente ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali (100%). La pensione non reversibile per i ciechi assoluti, quindi, non è soggetta pertanto al divieto di cumulo di cui al riformulato art. 3, L. 409/1990.
Quindi a titolo esemplificativo, la pensione non reversibile per i ciechi civili è compatibile con:
La pensione non reversibile per i ciechi assoluti viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è di 342,01 euro ridotta ad 316,25 euro nel caso in cui l’invalido sia ricoverato a spese dello stato. Il limite di reddito personale annuo è pari a 17.920.00euro.
Per l’anno 2024 l’importo della pensione è di 360,48 euro ridotta ad 333,33 euro nel caso in cui l’invalido sia ricoverato a spese dello stato. Il limite di reddito personale annuo è pari a 19.461,122 euro.
In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (cd. maggiorazione sociale – vedi maggiorazioni).
A tali importi si aggiunge l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti (art. 1 Legge 406/1968 – si rimanda alla specifica scheda della prestazione.
Lo studio legale Mantello gestisce il contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale (invalidità civile) su tutto il territorio nazionale, avvalendosi della collaborazione di medici legali specializzati nella materia della invalidità civile
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