Pensione non reversibile per sordità (art. 1, c. 2, Legge 381/1970)

(art. 1, c. 2, Legge 381/1970)

Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:

I non udenti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni), di natura neurogena (è esclusa la sordità di tipo trasmissivo e psichiatrica), che ne ha compromesso (ossia lo ha ridotto o reso difficoltoso) il normale apprendimento del linguaggio parlato, possono richiedere una pensione non reversibile al rispetto dei limiti reddituali fissati dalla legge. La sordità non deve dipendere da causa di guerra, lavoro e servizio. Spetta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 67 anni residenti in forma stabile in Italia in possesso dei requisiti sanitari e socio economici sotto indicati.

Sordità – I non udenti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni), di natura neurogena (è esclusa la sordità di tipo trasmissivo e psichiatrica), che ne ha compromesso (ossia lo ha ridotto o reso difficoltoso) il normale apprendimento del linguaggio parlato. Ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.

Oltre all’età come sopra specificata, il richiedente non deve superare i limiti di reddito fissati dalla legge ed annualmente aggiornati. Si considera unicamente il reddito del soggetto richiedente.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti. 

Per approfondimenti:

  • tabella limiti reddituali di legge;
  • (verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito) Circolare INPS n. 126 del 24.09.2010

In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile (cd. maggiorazione sociale).

Sono inoltre previste maggiorazioni sulla prestazione anche per gli invalidi ultrasessantenni

maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;

per approfondimenti:

Circolari INPS

La pensione non reversibile per i sordi è compatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. Infatti, l’art. 12, L. 412/1991, riformulando il testo dell’art. 3, L. 407/1990 ha rimosso il divieto di cumulo, limitatamente ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali (100%). La pensione non reversibile per i sordi, quindi, non è soggetta pertanto al divieto di cumulo di cui al riformulato art. 3, L. 409/1990. 

Quindi a titolo esemplificativo, la pensione non reversibile per i ciechi civili è compatibile con:

  • le pensioni e gli assegni di invalidità al lavoro (art. 1 e 2 L. 222/84);
  • le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, lavoro o di servizio;
  • Rendite INAIL;
  • riconoscimento della sordità e della compromissione del linguaggio;
  • reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge;
  • età compresa tra i 18 ed i 67 anni;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

DECORRENZA E DURATA

L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

QUANTO SPETTA e limiti di reddito

Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è di 316,25 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 17.920,00 euro.

Per l’anno 2024 l’importo dell’assegno è di 333,33 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 19.461,12 euro.

maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;

per approfondimenti:

  • tabella importi e limiti reddituali di legge;

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2022 l’età è 67 anni) (senza bisogno di una ulteriore specifica domanda) l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo (art. 19 L 335/95).

particolarità reddituale:

i limiti di reddito per poter godere dell’assegno sociali sostitutivo della invalidità civile sono gli stessi previsti dalla legge in materia di assegno mensile di assistenza (Art. 13 L. 118/71). Pertanto, non si applicheranno i limiti reddituali generali stabiliti dalla legge in materia di assegno sociale (art. 3 c. 6 L. 335/1995). Questo significa che, in caso di trasformazione, anche se il soggetto è coniugato si dovrà far riferimento esclusivamente ai redditi personali del soggetto invalido (si applicano quindi le regole reddituali della prestazione che si è trasformata).

per approfondimenti:

  • Circolari INPS
  • (requisito reddituale per assegno sociale sostitutivo) Circolare INPS n. 86 del 27.04.2000

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