Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti (art. 1 Legge 406/1968)

(art. 1 Legge 406/1968)

Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:

L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti è una prestazione economica erogata a domanda in favore dei soggetti per i quali viene accertata la minorazione di cecità assoluta.

Spetta ai soggetti (non è previsto uno specifico requisito di età) residenti in forma stabile in Italia in possesso dei requisiti sanitari e socio economici sotto indicati.

Cecità assoluta – i ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi cm dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.

Requisito socio economico:

Non sono previsti limiti di reddito.

 

  • riconoscimento della cecità assoluta;
  • nessun limite di reddito;
  • nessun limite di età;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

E’ cumulabile con indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e con l’indennità di comunicazione prevista a favore dei sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità.

E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.

E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

E’ cumulabile con la pensione non reversibile per i ciechi civili.

DECORRENZA E DURATA

L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

QUANTO SPETTA e limite di reddito

Per l’anno 2023 l’importo dell’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti è di 956,21 euro. Nessun limite di reddito.

Per l’anno 2024 l’importo dell’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti è di 978,50 euro. Nessun limite di reddito.

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