Indennità di accompagnamento agli invalidi civili (art. 1 Legge 18/80)

(art. 1 Legge 18/80)

Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:

Spetta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti sanitari, residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.

Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con diritto alla indennità di accompagnamento per necessità di assistenza continua o per l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;

Invalido ultrasessantacinquenne (età adeguata alle speranze di vita ora arrivata a 67 anni) con diritto alla indennità di accompagnamento  per necessità di assistenza continua o per l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;

La prestazione dell’indennità di accompagnamento, in ragione della sua natura indennitaria, non è sottoposta ad alcun limite reddituale.

L’unica condizione necessaria per ottenere il pagamento della prestazione è non essere ricoverati gratuitamente in istituto;

per approfondimenti sul punto vedi:

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

DECORRENZA E DURATA

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

QUANTO SPETTA

Per il 2023 l’importo dell’indennità è stato di 527,16 euro.

Per il 2024 l’importo dell’indennità è di 531,76 euro.

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