Assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili (art. 13 Legge 118/71)
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Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:
Spetta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed 67 anni residenti in forma stabile in Italia in possesso dei requisiti sanitari e socio economici sotto indicati.
Invalido civile con una riduzione parziale della capacità lavorativa (compresa tra il 74% ed 99%).
Oltre all’età come sopra specificata, il richiedente non deve superare i limiti di reddito fissati dalla legge ed annualmente aggiornati. Si considera unicamente il reddito del soggetto richiedente.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
per approfondimenti:
Circolari INPS
L’assegno mensile è incompatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. L’interessato può comunque optare per il trattamento economico più favorevole. Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.
Quindi a titolo esemplificativo, l’assegno mensile di assistenza è incompatibile con:
Eccezione nel caso delle pluriminorazioni: le disposizioni normative che prevedono l’incompatibilità tra le prestazioni attengono ad un principio generale volto ad impedire all’invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Nel caso in cui il soggetto sia pluriminorato (ossia abbia più patologie e solo in ragione di alcune di esse percepisce una prestazione economica) è prevista la cumulabilità di alcune delle prestazioni spettanti;
DECORRENZA E DURATA
L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
QUANTO SPETTA e limiti di reddito
maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;
per approfondimenti:
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2022 l’età è 67 anni) (senza bisogno di una ulteriore specifica domanda) l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo (art. 19 L 335/95).
particolarità reddituale:
i limiti di reddito per poter godere dell’assegno sociali sostitutivo della invalidità civile sono gli stessi previsti dalla legge in materia di assegno mensile di assistenza (Art. 13 L. 118/71). Pertanto, non si applicheranno i limiti reddituali generali stabiliti dalla legge in materia di assegno sociale (art. 3 c. 6 L. 335/1995). Questo significa che, in caso di trasformazione, anche se il soggetto è coniugato si dovrà far riferimento esclusivamente ai redditi personali del soggetto invalido (si applicano quindi le regole reddituali della prestazione che si è trasformata).
per approfondimenti:
Circolari INPS
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