Indennità mensile di frequenza (art. 1, c. 1, Legge 289/1990)

(art. 1, c. 1, Legge 289/1990)

Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:
Spetta ai soggetti di età inferiore ai 18 anni residenti in forma stabile in Italia in possesso dei requisiti sanitari e socio economici sotto indicati.
Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; Minore ipoacusico che presenti un perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hz e che, a seguito della loro minorazione, debbano far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici;

Requisito reddituale:

Oltre all’età come sopra specificata, il richiedente non deve superare i limiti di reddito fissati dalla legge ed annualmente aggiornati. Si considera unicamente il reddito del soggetto richiedente.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti. 

per approfondimenti:

  • tabella importi e limiti reddituali di legge;

Circolari INPS

Frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;

per approfondimenti:

Circolari INPS

L’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
  • l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
  • È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
  • riconoscimento del requisito sanitario sopra descritto;
  • reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 5.010,20 euro);
  • età al di sotto dei 18 anni;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

DECORRENZA E DURATA

L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.

per approfondimenti:

Circolari INPS

(Indennità di frequenza nei mesi estivi) Circolare INPS n. 126 del 24.09.2010

QUANTO SPETTA e limiti di reddito

Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è di 316,25 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.391,88 euro.

Per l’anno 2024 l’importo dell’assegno è di 333,33 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.725,45 euro.

maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;

per approfondimenti:

tabella importi e limiti reddituali di legge;

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