Pensione non reversibile per i ciechi assoluti (art. 8 Legge 66/1962)

(art. 8 Legge 66/1962)

Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:

La pensione non reversibile per i ciechi assoluti è una prestazione economica erogata a domanda in favore dei soggetti per i quali viene accertata la minorazione di cecità assoluta.

Spetta ai soggetti di età almeno pari ad anni 18 (non è previsto un limite massimo di età) residenti in forma stabile in Italia in possesso dei requisiti sanitari e socio economici sotto indicati.

Cecità assoluta – (legge 138/2001) i ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi cm dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.

Oltre all’età come sopra specificata, il richiedente non deve superare i limiti di reddito fissati dalla legge ed annualmente aggiornati. Si considera unicamente il reddito del soggetto richiedente.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti. 

Per approfondimenti:

In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile (cd. maggiorazione sociale).

Sono inoltre previste maggiorazioni sulla prestazione anche per gli invalidi ultrasessantenni

maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;

per approfondimenti:

Circolari INPS

La pensione non reversibile per i ciechi assoluti è compatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. Infatti, l’art. 12, L. 412/1991, riformulando il testo dell’art. 3, L. 407/1990 ha rimosso il divieto di cumulo, limitatamente ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali (100%). La pensione non reversibile per i ciechi assoluti, quindi, non è soggetta pertanto al divieto di cumulo di cui al riformulato art. 3, L. 409/1990. 

Quindi a titolo esemplificativo, la pensione non reversibile per i ciechi civili è compatibile con:

  • le pensioni e gli assegni di invalidità al lavoro (art. 1 e 2 L. 222/84);
  • le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, lavoro o di servizio;
  • Rendite INAIL;
  • riconoscimento della cecità assoluta;
  • reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge;
  • età compresa almeno pari ad anni 18;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

DECORRENZA E DURATA

La pensione non reversibile per i ciechi assoluti viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

QUANTO SPETTA e limite di reddito

Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è di 342,01 euro ridotta ad  316,25 euro nel caso in cui l’invalido sia ricoverato a spese dello stato. Il limite di reddito personale annuo è pari a 17.920.00euro.

Per l’anno 2024 l’importo della pensione è di 360,48 euro ridotta ad  333,33 euro nel caso in cui l’invalido sia ricoverato a spese dello stato. Il limite di reddito personale annuo è pari a 19.461,122 euro.

In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (cd. maggiorazione sociale – vedi maggiorazioni).

A tali importi si aggiunge l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti (art. 1 Legge 406/1968 – si rimanda alla specifica scheda della prestazione.

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