Pensione non reversibile per i ciechi parziali o ventesimisti (art. 8 Legge 66/1962)
Home » Contenuti » prestazioni di invalidità » Pensione non reversibile per i ciechi parziali o ventesimisti (art. 8 Legge 66/1962)
Home » Contenuti » prestazioni di invalidità » Pensione non reversibile per i ciechi parziali o ventesimisti (art. 8 Legge 66/1962)
Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:
La pensione non reversibile per i ciechi parziali o ventesimisti è una prestazione economica erogata a domanda in favore dei soggetti per i quali viene accertata la minorazione di cecità parziale.
Spetta a qualunque soggetto (anche ai minorenni ed ultrasessantasettenni – art. 14-septies L33/80) residenti in forma stabile in Italia in possesso dei requisiti sanitari e socio economici sotto indicati.
Cecità parziale cd. ventesimisti – (legge 138/2001) sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.
Il richiedente non deve superare i limiti di reddito fissati dalla legge ed annualmente aggiornati. Si considera unicamente il reddito del soggetto richiedente.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
Per approfondimenti:
Sono inoltre previste maggiorazioni sulla prestazione anche per gli invalidi ultrasessantenni
maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;
La pensione non reversibile per i ciechi parziali è compatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. Infatti, l’art. 12, L. 412/1991, riformulando il testo dell’art. 3, L. 407/1990 ha rimosso il divieto di cumulo, limitatamente ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali (100%). La pensione non reversibile per i ciechi parziali, quindi, non è soggetta pertanto al divieto di cumulo di cui al riformulato art. 3, L. 409/1990.
Quindi a titolo esemplificativo, la pensione non reversibile per i ciechi civili è compatibile con:
La pensione non reversibile per i ciechi parziali viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Per l’anno 2023 l’importo della prestazione è di 316,25 euro.
Il limite di reddito personale annuo è pari a 17.920,00 euro.
Per l’anno 2024 l’importo della pensione è 333,33 euro.
Il limite di reddito personale annuo è pari a 19.461,12 euro.
In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (vedi maggiorazioni).
A tali importi si aggiunge l’indennità speciale per i ciechi parziali (art. 3 Legge 508/1988 – si rimanda alla specifica scheda della prestazione.
Lo studio legale Mantello gestisce il contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale (invalidità civile) su tutto il territorio nazionale, avvalendosi della collaborazione di medici legali specializzati nella materia della invalidità civile
Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.
Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più visitate.
Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito web.
Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!
Maggiori informazioni sulla Cookie Policy