Pensione non reversibile per sordità (art. 1, c. 2, Legge 381/1970)
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Le prestazioni di invalidità vengono pagate alla sussistenza contemporanea del requisito sanitario e dei requisiti socio economici previsti dalla legge e come sotto specificati:
Sordità – I non udenti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni), di natura neurogena (è esclusa la sordità di tipo trasmissivo e psichiatrica), che ne ha compromesso (ossia lo ha ridotto o reso difficoltoso) il normale apprendimento del linguaggio parlato. Ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.
Oltre all’età come sopra specificata, il richiedente non deve superare i limiti di reddito fissati dalla legge ed annualmente aggiornati. Si considera unicamente il reddito del soggetto richiedente.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
Per approfondimenti:
In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile (cd. maggiorazione sociale).
Sono inoltre previste maggiorazioni sulla prestazione anche per gli invalidi ultrasessantenni
maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;
per approfondimenti:
Circolari INPS
La pensione non reversibile per i sordi è compatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. Infatti, l’art. 12, L. 412/1991, riformulando il testo dell’art. 3, L. 407/1990 ha rimosso il divieto di cumulo, limitatamente ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali (100%). La pensione non reversibile per i sordi, quindi, non è soggetta pertanto al divieto di cumulo di cui al riformulato art. 3, L. 409/1990.
Quindi a titolo esemplificativo, la pensione non reversibile per i ciechi civili è compatibile con:
DECORRENZA E DURATA
L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
QUANTO SPETTA e limiti di reddito
Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è di 316,25 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 17.920,00 euro.
Per l’anno 2024 l’importo dell’assegno è di 333,33 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 19.461,12 euro.
maggiorazione: è prevista una maggiorazione di € 10,33 per gli infra67enni alle condizioni reddituali previste dall’art. 70, c. 6 L. 338/2000;
per approfondimenti:
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2022 l’età è 67 anni) (senza bisogno di una ulteriore specifica domanda) l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo (art. 19 L 335/95).
particolarità reddituale:
i limiti di reddito per poter godere dell’assegno sociali sostitutivo della invalidità civile sono gli stessi previsti dalla legge in materia di assegno mensile di assistenza (Art. 13 L. 118/71). Pertanto, non si applicheranno i limiti reddituali generali stabiliti dalla legge in materia di assegno sociale (art. 3 c. 6 L. 335/1995). Questo significa che, in caso di trasformazione, anche se il soggetto è coniugato si dovrà far riferimento esclusivamente ai redditi personali del soggetto invalido (si applicano quindi le regole reddituali della prestazione che si è trasformata).
per approfondimenti:
Lo studio legale Mantello gestisce il contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale (invalidità civile) su tutto il territorio nazionale, avvalendosi della collaborazione di medici legali specializzati nella materia della invalidità civile