Annullamento dell’indebito in materia assistenziale

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Che cos’è l’indebito

Per indebito s’intende l’esecuzione o il pagamento di una prestazione non dovuta. Conseguentemente, il soggetto percettore (colui che ha ricevuto la cosa o il pagamento non dovuto) è obbligato alla restituzione.

Indebito in materia assistenziale

Nel campo delle prestazioni assistenziali ovvero delle prestazioni scollegate dal versamento dei contributi (quali ad esempio l’assegno sociale o le prestazioni di invalidità civile) la disciplina dell’indebito ed il suo recupero sono regolati da una specifica disciplina.

In particolare, spesso è possibile ottenere l’annullamento dell’obbligo di restituzione (c.d. indebito) notificato dall’INPS o da altro Ente.

Queste le possibili motivazioni dell’annullamento dell’indebito in sede di ricorso amministrativo o giudiziale:

  • Genericità della motivazione poste a base della richiesta di restituzione dell’indebito o assenza di motivazione nella comunicazione di indebito;

L’INPS non può richiedere la restituzione di somme con un provvedimento (lettera) nel quale non siano indicate in modo preciso le motivazioni che obbligano il soggetto alla restituzione degli importi percepiti. Infatti, spesso l’Istituto Previdenziale non indica alcuna motivazione precisa ed esauriente della richiesta di restituzione, indicando semplicemente diciture generiche come: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” o diciture simili.

Tali motivazioni generiche ed apparenti possono portare il Giudice all’immediato annullamento dell’indebito per lesione del diritto di difesa del soggetto che ha percepito le somme (infatti, in mancanza di specifica motivazione, il percettore non è in grado di capire il reale motivo della richiesta di restituzione ed è conseguentemente impossibilitato a difendersi).

(per approfondimenti sul punto: Cass. Civ. Sez. unite n. 18046 del 04.08.2020 e Cass. Sez. Lav., Sent. 28516/2008 – inversione dell’onere della prova nel caso di assenza di motivazione).

  • Indebito antecedente alla comunicazione di revoca della prestazione;

L’indebito è inoltre nullo se si riferisce ad un periodo di pagamento antecedente la comunicazione della revoca della prestazione da parte dell’INPS.

Infatti, l’INPS, prima di poter richiedere indietro delle somme, deve avvertire il soggetto della revoca ovvero della cessazione delle prestazione. Spesso, invece, questo non succede, con la possibilità di ottenere l’annullamento della richiesta di restituzione.

Quindi, può avvenire ad esempio che l’INPS invii al soggetto la revoca della prestazione nel febbraio del 2022, richiedendo, poi, la restituzione di somme per il periodo compreso tra gennaio 2021 e dicembre 2021 (periodo antecedente alla comunicazione di revoca). In questo caso, l’indebito (richiesta di restituzione) è annullabile per mezzo di un ricorso amministrativo o giudiziale.

approfondimento: In materia assistenziale, le finalità di salvaguardia, fondate sul principio dell’affidamento del percipiente, hanno portato a regole derogatorie al principio generale della ripetibilità di somme non dovute ex art. 2033 c.c.

In particolare, gli indebiti assistenziali, in caso di accertata insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per l’erogazione, sono stati regolati da successive disposizioni: (L. n. 29 del 1977, art 3 di conversione del D.L. n. 850 del 1976; D. L. n. 173 del 1988, art. 3 comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; art. 52 L. 88/89 così come interpretato autenticamente dall’art. 13 L. 30/12/1991 n. 412; del D.P.R. 21 settembre  1994 n. 698, art. 5 comma 5; ecc …). Tutte le sopra descritte disposizioni normative, presentano un comune denominatore: “possono essere restituiti solo i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta”. La diretta conseguenza di ciò è che, la revoca, in caso di insussistenza dei requisiti per l’erogazione della prestazione, deve avvenire, senza ripetizione delle somme corrisposte precedentemente alla notifica del provvedimento di indebito (in questo senso si veda Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28771 del 09.11.2008).

  • Affidamento incolpevole del soggetto percipiente (ossia del soggetto che ha percepito le somme);

Altro motivo di annullamento dell’indebito o più correttamente di irripetibilità delle somme ricevute (cioè il soggetto non è più obbligato alla restituzione a favore dell’INPS) è la buona fede del soggetto percipiente.

Infatti, in assenza di dolo (che invece si verifica ad esempio quanto il soggetto abbia provocato con dichiarazioni false l’errato pagamento) si protegge l’affidamento del soggetto che ha ricevuto le somme (e magari le ha anche utilizzate per i suoi bisogni primari).

approfondimento: in giurisprudenza, si è concordi sulla irripetibilità delle somme in ragione dell’applicazione del principio della buona fede, nonché, dell’assenza di dolo e della contemporanea sussistenza di una situazione idonea a ingenerare l’affidamento incolpevole del percipiente (al riguardo si veda: Sent. Corte D’appello di Milano Sezione Lavoro n. 320/2014, Sent. Cass. Sez Lav. n. 1987 del 03.02.2004; Sent. Cass. Sez Lav. n 19762 del 17.07.2008; Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12608 del 2020).

In sintesi, la giurisprudenza ha introdotto, progressivamente, il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel privato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico adottato, da valutarsi in concreto, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna fattispecie; in particolare, secondo la giurisprudenza, il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la ripetizione, nonché l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore o la riconoscibilità di quest’ultimo con l’ordinaria diligenza sono fattori idonei a determinare la derogabilità del principio espresso dall’art. 2033 c.c.. All’uopo, sono stati richiamati gli insegnamenti espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 431/1993, n. 240/1994 e n. 166/1996 secondo i quali “…diversamente dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione [nella materia pensionistica] la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto … avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta”, nonché quelli della Corte di Giustizia Europea secondo cui “il principio di tutela dell’affidamento fa parte del diritto comunitario” (ex multis 3 maggio 1978, C 112/77).

 

Altra giurisprudenza utile:

Tribunale di Napoli Sez. Lav. Sentenza 6466 del 2016Abstract
Inversione dell’onere della prova a carico dell’INPS nel caso di provvedimento generico
Tribunale di Napoli Sez. Lav. Sentenza 633 del 2022Abstract
Deroga all’art. 2033 c.c. quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile
Tribunale di Velletri Sez. Lav. Sentenza 1198 del 2019Abstract
L’indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali – provvedimento di revoca
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L’indebito assistenziale legato al venir meno del requisito reddituale  abilita l’ente erogatore al recupero solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti – provvedimento di revoca

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