Che cos’è l’assegno sociale
L’assegno sociale è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E’ stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 dall’art. 6, c. 3, della legge 335/1995 in sostituzione della pensione sociale.
In questo articolo non ci soffermeremo sulle caratteristiche generali della prestazione, ma su alcuni aspetti pratici di particolare interesse.
Infatti, guardando alla casistica, si ricava che spesso l’INPS mal interpreta la normativa in materia di assegno sociale, stabilendo delle “proprie regole” in merito al requisito delle condizioni economiche disagiate dell’utente.
L’Istituto, infatti, nonostante le condizioni economiche disagiate del richiedente, spesso nega il pagamento dell’assegno sociale utilizzando motivazioni illegittime e non specificate dalla legge, quali, ad esempio:
- “il richiedente ha rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione o divorzio”;
oppure
- “il richiedente è proprietario di un appartamento che potrebbe mettere a reddito, condizione incompatibile con lo stato di bisogno”;
Nel primo caso, l’INPS nega il pagamento dell’assegno sociale basando la sua decisione sulla lettura del provvedimento di separazione o divorzio che non prevede un assegno di mantenimento a favore del soggetto richiedente la prestazione oppure quando tale assegno, anche se previsto, sia considerato dall’Istituto incongruo (cioè insufficiente rispetto allo stato economico del coniuge obbligato).
Nel secondo caso, invece, l’INPS nega il pagamento sulla base della potenzialità di reddito dell’utente.
Tali motivazioni di rigetto sono state considerate illegittime ed infondate dalla giurisprudenza più recente.
Le sentenze in materia, infatti, prevedono:
- l’irrilevanza della rinuncia all’assegno di mantenimento del richiedente l’assegno sociale (Cassazione Sent. 6637/2022 – Corte di Appello di Roma Sent. 1964/2022);
Non è quindi corretto che l’INPS rigetti la domanda di assegno sociale sul presupposto che il richiedente abbia in precedenza eventualmente rinunciato al pagamento di un assegno a titolo di mantenimento;
- (Tribunale di Napoli Sent. 2991/2022 – Tribunale di Napoli Nord Sent. 8199/2016);
Non è quindi corretto che l’INPS rigetti una domanda di assegno sociale sul presupposto che il richiedente si sia cagionato lo stato di indigenza, ad esempio, donando tutti i sui beni a favore dei figli;
- l’irrilevanza di redditi potenziali non sfruttati dal richiedente (Corte di Appello di Roma Sent. 4219/2021 – Cassazione Sent. 6570/2010);
Non è quindi corretto che l’INPS rigetti la domanda di assegno sociale sul presupposto che il richiedente avrebbe dei redditi potenziali da sfruttare (ad es. delle case da affittare o dei terreni da mettere a reddito). Ciò che rileva per la legge, infatti, è il reddito effettivamente percepito dal soggetto e non la sua potenziale capacità economica;
Sentenze e materiali utili:
Irrilevanza della rinuncia all’assegno di mantenimento
Irrilevanza della rinuncia all’assegno di mantenimento – lo stato di bisogno utile all’assegno sociale non deve essere incolpevoleo
Irrilevante che lo stato di bisogno sia stato provocato dal richiedente
Irrilevante che lo stato di bisogno sia stato provocato dal richiedente
Irrilevanza dei redditi potenziali del richiedente
Rilevanza dell’effettiva percezione del reddito da parte del richiedente