Esenzione dalla condanna alle spese nelle procedure giudiziali di invalidità civile

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REGIME DELLA CONDANNA ALLE SPESE – PRINCIPIO GENERALE;

In generale, chi affronta una procedura giudiziale come attore/ricorrente (parte attiva) o come convenuto/resistente (parte passiva) sa che, in caso di giudizio sfavorevole, il giudice potrebbe condannarlo a versare una somma per indennizzare la controparte dalle spese legali affrontate durante la procedura giudiziale (art. 91 c.p.c.). Questo principio è generalmente valido ma, nel nostro sistema normativo, esistono alcune tipologie di cause che, alla ricorrenza di specifici requisiti, rappresentano una eccezione e consentono che il soggetto soccombente (ovvero colui che perde la causa) possa essere esentato dalla eventuale condanna alle spese legali.

Tali cause, sono tutte le cause in materia previdenziale (ad esempio quelle relative alle pensione, agli infortuni sul lavoro INAIL, ecc.) ed assistenziale (ad esempio quelle relative alla invalidità civile, all’assegno sociale, ecc.);

La disciplina della esenzione dalla condanna;

Nel processo previdenziale ed assistenziale, infatti, (a differenza delle altre procedure) si applica l’art. 152 disp. att. c.p.c. (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile) il quale, nella versione attualmente in vigore, recita: “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile (ipotesi di responsabilità aggravata), non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.” Il citato articolo poi continua così: “L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002”.

Il reddito soglia (rilevante per l’esenzione dalla condanna alle spese richiamato dall’articolo citato) è il reddito necessario per poter essere ammessi al gratuito patrocinio maggiorato come si dirà in seguito. Tale reddito varia di anno in anno ed è determinato dal Ministero competente che pubblica l’importo sulla Gazzetta Ufficiale. Tale importo per l’anno 2023 è indicato in € 12.838,01.

Quindi, come stabilito dall’art. 152 disp. att. c.p.c., il reddito soglia da non superare per godere della esenzione dalla condanna alle spese è pari per l’anno 2023 ad € 25.676,02 (ricavato dalla seguente operazione – reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio pari ad € 12.838,01 x 2).

Tale reddito soglia è operativo nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona.

Ma come bisogna calcolare il reddito soglia nel caso in cui il nucleo familiare dell’interessato sia composto da più persone?

L’art. 92 del D.P.R. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) stabilisce che “i limiti di reddito indicati dall’art. 76 c. 1 del medesimo Testo Unico sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”.

Gli iniziali dubbi interpretativi sulle modalità di calcolo sono state risolte dalla Cassazione Civile n. 6752 del 2019, la quale stabilisce che qualora l’interessato conviva con il coniuge, ovvero, con altri familiari, i limiti di accesso alla esenzione sono elevati nella misura di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (a compensazione del fatto che il reddito rilevante consiste nella somma dei redditi dei conviventi, compreso l’istante).

Stabilisce inoltre che, la soglia di accesso così ottenuta va poi raddoppiata, in quanto il requisito reddituale per l’esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. è, come si è detto, pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello stato. Quindi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui il nucleo familiare dell’interessato sia composto da due persone, il limite reddituale per l’esenzione dovrà essere così calcolato: limiti annuale fissato dal Ministero competente pari per l’anno 2023 ad € 12.838,01 + € 1.032,91 (per ogni componente del nucleo familiare aggiuntivo all’interessato – nel nostro caso un solo componente aggiuntivo) totale € 13.870,92. Tale importo va poi moltiplicato x 2 = € 27.741,84 (limite per l’esenzione dalla condanna alle spese per l’anno 2023 nel caso di nucleo familiare composto da sole due persone).

Sentenze  e materiali utili:

Cassazione Sent. 6752 del 2019Abstract
modalità di calcolo limiti reddituali per l’esenzione dalla condanna alle spese

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