Ritardato pagamento di prestazione previdenziale o assistenziale – diritto agli interessi o al maggior danno.
Siamo così tanto abituati al ritardo della pubblica amministrazione da viverlo come fosse una normalità. Le tempistiche bibliche dell’INPS o di altri Enti sono comunemente accettate dagli utenti ormai rassegnati.
Ma non bisogna dimenticare che il ritardo nel pagamento di una prestazione (di cui l’utente ha per giunta diritto) genera disagio, frustrazione, nonché, un danno economico, e tale danno deve essere indennizzato.
Spesso, però, l’INPS si dimentica di indennizzare l’utente che abbia subito un ingiusto ritardo nell’erogazione delle somme dovute.
COSA DICE LA LEGGE SUL PUNTO:
l’art. 16, comma 6, L. 412/91 prevede: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. L’art. 22, comma 36, seconda parte, L. 724/94 a sua volta recita: “L’art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale..”.
In sostanza, con l’entrata in vigore di tali norme, in caso di ritardo nel pagamento, è attribuito al creditore il diritto agli interessi legali sulla somma nominale e la rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno eccezionalmente ritenuto “in re ipsa” (cioè direttamente dovuto) per il solo fatto della svalutazione, quando questa risulti superiore al tasso degli interessi.
Pertanto, l’utente avrà normalmente diritto agli interessi sui ratei della prestazione pagata in ritardo, ma nel caso in cui la rivalutazione monetaria dovuta sul medesimo rateo sia maggiore degli interessi (come in questo periodo ad alta inflazione) l’utente avrà diritto al maggior danno rappresentato dalla differenza tra rivalutazione monetaria ed interessi dovuti.
Tale calcolo dovrà farsi per ogni singolo rateo dal giorno in cui esso è dovuto. Si ricorda sul punto che, generalmente le prestazioni INPS sono dovute entro 120 gg. dalla domanda amministrativa, quindi, interessi e rivalutazione monetaria dovranno conteggiarsi a partire dalla data ultima prevista per il pagamento.
Tale calcolo, in questo periodo storico (come si diceva ad alta inflazione) può portare ad un conteggio dell’ordine di migliaia di euro.
Pertanto, perché lasciare tale indennizzo dovuto nelle tasche degli Istituti ritardatari?
Sentenze e materiali utili:
Ritardato pagamento di prestazione – dovuti interessi o maggior danno